CONGEDI E BONUS PER I GENITORI CHE LAVORANO
Volantino-CGIL-INCA-su-congedi-e-bonusdal 13 marzo al 30 giugno 2021
In caso di figli conviventi
- interessati dalla sospensione dell’attività didattica in presenza;
- colpiti da infezione da COVID-19;
- posti in quarantena dal dipartimento di prevenzione dall’ASL
LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI
Solo se non è possibile lo smart working, uno dei genitori può astenersi dal lavoro con modalità diverse a seconda dell’età del figlio/a e dell’eventuale condizione di handicap grave:
a. CONGEDO COVID-19 indennizzato al 50% della retribuzione e con contribuzione figurativa in caso di:
– figli minori di 14 anni,
– figli di tutte le età con disabilità in situazione di gravità, che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
b. CONGEDO NON INDENNIZZATO e senza contribuzione, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni: nei confronti del genitore che si astiene dal lavoro vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La possibilità di ricorrere a una delle due misure è riservata a uno solo dei due genitori: i genitori possono però alternarsi nell’utilizzo dei congedi. Non è possibile farvi ricorso per i giorni in cui l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa (per esempio perché non occupato o sospeso dal lavoro perché posto in cassa integrazione).
Gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti nel periodo 1° gennaio-13 marzo 2021, per le medesime necessità riferite al figlio/a (sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione da Covid-19, quarantena), possono essere convertiti a domanda nel congedo indennizzato al 50%.
LAVORATORI autonomi, lavoratori iscritti alla gestione separata, PERSONALE del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, forze dell’ordine e sanitari
– BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY SITTING per i figli conviventi minori di anni 14, nel limite massimo complessivo di € 100 settimanali. Il bonus può essere scelto e fruito solo se l’altro genitore non accede alle altre tutele previste dal decreto.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER INOLTRARE LA DOMANDA,
rivolgiti alle sedi del Patronato INCA CGIL (https://www.cgilpiemonte.it/inca/)
Torino, 18 marzo 2021